ECOBONUS 110%
L’art. 19 del DL Rilancio 34/2020 prevede il potenziamento delle agevolazioni già esistenti per gli interventi edilizia. Si tratta del “Ecobonus al 110%”: un bonus fiscale legato alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili.
Entrando nel dettaglio, possono beneficiare della detrazione fiscale del 110%, le spese sostenute per gli interventi di:
- Isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffreddamento e/o fornitura di ACS (acqua calda sanitaria) sulle parti comuni degli edifici o sulle singole unità immobiliari
- Interventi sismici (cd. Sismabonus)
Oltremodo, il Superbonus, a condizione che essi siano congiuntamente eseguiti con almeno uno degli interventi precedentemente elencati, spetta anche per i seguenti interventi:
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
- Sostituzione degli infissi.
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Affinchè il tutto sia eseguito correttamente, bisogna ottenere il miglioramento della classe energetica di almeno due classi, miglioramento che dovrà essere asseverato da un tecnico mediante la redazione del modello APE (Attestazione di Prestazione Energetica) ante e post intervento.